Caro viaggiatore,
La ringraziamo per averci scelto!

In caso in cui un volo venga annullato/modificato siamo spiacenti per il disagio riscontrato.

Essendo noi un'agenzia di viaggi il nostro operato si limita alla vendita/erogazione di biglietti aerei (e alla fornitura di prenotazioni alberghiere). Una volta rilasciata, da parte nostra, la prenotazione aerea non siamo, ovviamente, responsabili se la compagnia aerea le annulla/modifica l'operatività del volo.

Il responsabile, in questo caso, è il vettore aereo.

Un piccolo esempio:
Se lei acquista un biglietto del treno in edicola e, dopo, la compagnia dei treni le annulla la tratta, secondo lei, chi ha colpe? L'edicolante o la compagnia dei trasporti?

Fatta questa doverosa precisazione ci sentiamo in obbligo di assisterla.

In caso di volo annullato;

In questo caso ha più possibilità:
In caso abbia stipulato un'assicurazione All Risk con qualunque compagnia assicurativa: Contatti l'assicurazione e si faccia dare la procedura per procedere al rimborso.

In caso non abbia stipulato un'assicurazione:
1) Può richiedere un cambio data gratuito al vettore aereo. Tenga, però, in considerazione che (se il suo viaggio prevede anche struttura alberghiera) il tour operator potrebbe rifiutarsi di effettuare modifiche/rimborsi per la cifra dedicata all'hotel.

2) Chiedere al vettore aereo un rimborso per il volo annullato: Indipendentemente che abbia prenotato o meno con agenzia di viaggio la carta dei diritti del viaggiatore, in questo caso, parla chiaro; se il volo viene annullato massimo 14 giorni prima della partenza si ha diritto a ricevere, oltre al rimborso integrale del volo, anche una compensazione di 250€ a persona (per la maggior parte dei voli europei). La cifra della compensazione può aumentare, a seconda del tipo tratta aerea. Per chiedere questa compensazione, se la compagnia aerea non ha PEC, deve sentire un legale o affidarsi ad uno dei tanti servizi on line.

Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria NON è dovuta nel caso in
cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata
causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni
meteorologiche, allarmi per la sicurezza, cause tecniche e scioperi (come
previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
o il passeggero sia stato informato:

A) della cancellazione con almeno due settimane di preavviso

B) della cancellazione nel periodo compreso tra due settimane e sette
giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto
un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto
all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la
destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario
originariamente previsto

C) della cancellazione meno di sette giorni prima e nel caso in cui
venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora
prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la
destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario
originariamente previsto

Volo in ritardo:

Cosa mi spetta in caso di ritardo prolungato del volo?
Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari
ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno due ore
Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri
voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto
all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno tre ore
Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione
Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno quattro
ore.

Il diritto all’assistenza comporta:
ƒ pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
ƒ adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più
pernottamenti
ƒ trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
ƒ due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

Anche se il mio volo subisce un lieve ritardo ho diritto
all’assistenza?
No. L’assistenza è prevista solo in caso di ritardo prolungato.

Ho diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo?
No.
In caso di ritardo prolungato del volo si ha diritto all’assistenza.
La compensazione pecuniaria è prevista in caso di negato imbarco (overbooking) e
in alcuni casi di cancellazione del volo.

In caso di ritardo prolungato posso rinunciare al volo senza dover pagare delle penali?
Se il ritardo del volo è di almeno cinque ore il passeggero ha diritto, oltre
all’assistenza, alla possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e al
rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio che non viene effettuata.

Se il mio volo subisce un ritardo di uno o più giorni quali sono i miei diritti?
Nel caso in cui non si intenda esercitare il diritto di recesso per ritardo prolungato
il passeggero ha diritto gratuitamente all’assistenza con:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più
pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

Info aggiornate al:
08/06/2022.

Consigliamo di verificare eventuali cambi sulla carta dei diritti del passeggero.

Restiamo a sua disposizione.
Ci trova anche in assistenza su WhatsApp.

Grazie, SuperStockTravel STAFF


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